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Quali Documenti Servono per Viaggiare con i Bambini

di Alessandra Albanese

16 Giugno 2014

 

Quali documenti servono per viaggiare con i bambini

Con l’arrivo dell’estate ci si prepara anche alle vacanze fuori casa, e si comincia a programmare qualche viaggio o qualche week-end al mare, o in qualche città d’arte.

Chi viaggia con la famiglia al seguito dovrà tenere presente le informazioni necessarie affinchè anche i bambini possano circolare in Italia e fuori con i documenti in regola.

Sì, perché alle frontiere, negli aeroporti e sulle navi i bambini dovranno esibire ai controlli un proprio documento di identità.

I documenti di identità dei minori sono di diverso tipo a seconda anche del viaggio che intraprendono.

Per i minori esistono:

  • Il lasciapassare per minori di anni 15
  • Carta di identità
  • Passaporto

 

Il lasciapassare:

E’ un documento rilasciato dal comune di residenza, che va vidimato dal Questore per far si che esso valga come documento valido per l’espatrio.

La domanda di rilascio di lasciapassare deve essere presentata alla Questura, o presso un Commissariato di Pubblica Sicurezza, o presso una Stazione di Carabinieri.

Al momento della richiesta dovrà essere presente anche il minore, oltre che i genitori.

Alla domanda vanno poi allegati:

  • Il certificato di nascita o l’estratto del certificato di nascita con le generalità dei genitori e la cittadinanza italiana del minore
  • Due fototessera identiche e recenti.
  • L’assenso dei genitori o un nulla osta del giudice tutelare.

In caso di assenza di uno dei genitori questi dovrà consegnare all’altro una copia del documento di identità firmato in originale e l’atto di assenso per il rilascio/rinnovo del documento del proprio figlio.

La legge 12 luglio 2011 , introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori ha di fatto reso obsoleto l’istituto del lasciapassare.

La carta di identità

E’ il documento attestante l’identità di un soggetto, ed è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta senza limite d’età.

La carta di identità ha validità 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni per minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni.

La nuova normativa prevede cha la scadenza del documento coincida con il giorno del compleanno del soggetto, ed è riportata nell’ultima facciata di questo stesso.

Per il rilascio è necessario:

  • 3 fotografie del minore formato tessera (è bene informarsi nel proprio comune di residenza poiché le procedure possono variare leggermente da comune a comune)
  • La presenza del genitore che ne ha la tutela
  • In caso di autorizzazione di un genitore, l’autorizzazione del giudice tutelare.
  • In caso di rinnovo per furto o smarrimento, anche una copia della denuncia.
  • Per il rilascio di una carta di identità valida all’espatrio è inoltre necessario l’atto di assenso firmato da entrambe i genitori (anche questo è disponibile presso le anagrafi di tutti i comuni di Italia).

Per la carta d’identità NON valida all’espatrio, e nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato ad accompagnare il minore, egli può presentarsi accompagnato da un solo genitore che dovrà produrre un documento di riconoscimento valido e dell’atto di assenso firmato dal genitore assente con allegata fotocopia della carta d’identità del genitore assente.

Nel caso che ambedue i genitori siano assenti, il cittadino minorenne può o presentare il proprio passaporto o farsi accompagnare da due testimoni.

E’ importante sapere che le carte di identità Valide all’espatrio non riportano alcuna dicitura, al contrario quelle NON valide, riportano chiaramente la scritta “Non valida per l’espatrio”.

 

Attenzione: dal 27.06.2012 l’iscrizione del figlio minore sul passaporto dei genitori non è più valido come documento d’identità dei minori.

La legge prevede che ogni soggetto viaggi con un proprio documento di identità.

A tal proposito è importante sapere che la carta d’identità può essere richiesta e rilasciata anche presso l’anagrafe di un qualsiasi comune del territorio italiano: nel qual caso si dovrà richiedere il documento di identità per non residenti.

Per fare ciò l’anagrafe emittente il documento dovrà richiedere al comune di residenza il nulla osta al rilascio, e poi dopo la ricezione procedere con l’emissione del documento.

Il Passaporto

Anche per la legalizzazione del passaporto è necessaria la presenza del soggetto richiedente, anche se minore.

I documenti da presentare per il rilascio del passaporto sono:

 

Nota:Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è ancora in fase di evoluzione, quello attualmente presente sul sito della Polizia di Stato, non aggiornato, richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto (ai sensi della Legge 445 del 2000 art 47 che annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista ‘autocertificazione).

 

  • documento di riconoscimento del minore
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)
  • 1 contrassegno telematico di € 40,29per passaporto (in sostituzione della marca da bollo dal 1/9/2007)
  • Ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Il versamento a nome del minore va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.

La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. (è sempre preferibile utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali).

Il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore.

Per il rilascio è necessario l’assenso di entrambi i genitori, siano essi coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali e che il richiedente sia cittadino italiano.

In mancanza di assenso da parte del genitore è necessario un nulla osta da parte del giudice tutelare.

In caso di assenza di uno dei genitori è necessario che l’altro produca una copia del documento dell’assente, unitamente ad una dichiarazione di assenso all’espatrio firmata in originale (DPR 445 del 2000 legge Bassanini, questo il fac simile. )

In caso di un genitore extracomunitario non presente in Italia, questi dovrà recarsi presso un’ambasciata italiana per firmare l’assenso, che sarà legalizzato e spedito per completare la richiesta.

La Validità è triennale per Passaporto di minore da 0 a 3 anni, quinquennale per Passaporto di minore dai 3 ai 18 anni

I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell’interesse del minore.

Il passaporto è soggetto inoltre al pagamento della tassa annuale di 40.29 euro, valida per 365 giorni dall’annullamento della stessa. In caso di utilizzo del passaporto nei Paesi U.E si è esentati dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa negli anni successivi al rilascio.

Da maggio di quest’anno però è al vaglio del governo un emendamento presentato dal vicepresidente dei senatori Pd Giorgio Tonini al decreto irpef che mirerebbe ad abolire questo odiato balzello annuale da tutti i viaggiatori extraeuropei.

E’ infatti di queste ore la discussione che prevede l’aumento a 73.50 euro per il versamento del rilascio, ma che abolirebbe le successive tasse annuali da apporre sul passaporto.

“È una semplificazione burocratica della tassa in vigore, a vantaggio sia dei cittadini che degli uffici, in particolare dei consolati, nello spirito della migliore spending review” spiega Tonini, per uniformare i meccanismi di tassazione a tutti gli altri stati, nei quali non è prevista alcuna tassa annuale.

L’importo per il rilascio sarebbe dunque aumentato per compensare il minore introito derivante dalle tasse annuali che non saranno più dovute.

Fino ad oggi però l’emendamento non è stato attuato, e sui siti istituzionali alla voce versamento rimane l’importo di 42.50 euro.

La procedura di richiesta di appuntamento presso i commissariati di Polizia per il rilascio/rinnovo del passaporto è inoltre adesso possibile attraverso il sito della Polizia di Stato, e questo ha consentito di snellire le lunghe file agli sportelli delle questure di molte città italiane. (vedi il sito della Polizia di Stato)

 

Espatrio per i Minori

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • Accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci.
  • Il passaporto del minore riporta i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore (a meno di diverse disposizioni al momento dell’emissione del passaporto).
  • Se il genitore che accompagna il figlio non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio deve dimostrare il rapporto di parentela (con esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del figlio).
  • L’accompagnatore del minore esercente la potestà genitoriale sia in possesso di documento di nomina a tutore.
  • Affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
  • Affidati ad un Ente (la compagnia aerea) con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale.

Ovviamente questo per far si che espatri illegali di minori vengano osteggiati quanto più possibile.

Al compimento dei 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

Dal 4 giugno 2014 inoltre ci sono delle novità per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.

– I genitori o i tutori dei minori di età inferiore ai 14 anni che autorizzeranno una terza persona o Ente ad accompagnare il minore dovranno sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.

– In caso essi possano prevederlo, è possibile menzionare tale autorizzazione stampandola direttamente sul passaporto del minore, depositando l’autorizzazione al momento della richiesta di rilascio.

– Se possibile, è bene portare in questura oltre alla dichiarazione di accompagno, anche una fotocopia del documento dell’accompagnatore.

– E’ utile inoltre, in caso di viaggi di minori non accompagnati, accertarsi che la compagnia di trasporto accetti l’affido di minori non accompagnati.

La legge 1185/1967 sui passaporti cita la dichiarazione di accompagnamento esclusivamente per cittadini italiani che viaggino fuori dai confini nazionale con persona diversa dall’ dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

Ai sensi di questa legge dunque nessuna compagnia aerea può pretendere tale dichiarazione su tratte nazionali

Non è necessaria alcuna dichiarazione invece se si viaggia coi genitori o coi tutori (anche se non sono riportati sul passaporto, nel qual caso si dovrà dimostrare però il legame di parentela con il minore).

La dichiarazione di accompagnamento è esclusiva per il viaggio che il minore intraprende.

Essa è valida per 6 mesi (salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta)

Non può oltrepassare la validità del passaporto, e non può essere richiesta agli uffici di Polizia di Frontiera, che non sono autorizzati a rilasciare tale documento.

Viaggi in Italia con minori

Per viaggiare in Italia il minore che sia accompagnato da persone diverse dai genitori deve in ogni caso provare che sia autorizzato a farlo, fornendo documentazione che specifichi il contesto.

Tale documentazione però non viene rilasciata dai comandi di Polizia, che regola solo i viaggi oltre confine, pertanto, in casi simili è bene informarsi prima sulle procedure che le varie compagnie di trasporto prevedono, per non incappare in contrattempi dell’ultimo minuto che comprometterebbero l’intera vacanza.



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