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Scuolabus Norme di Sicurezza: Tutto Quello che una una Mamma Deve Sapere Prima di Affidare suo Figlio

di Alessandra Albanese

01 Dicembre 2014

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L’articolo 34 della nostra Costituzione recita: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.

Lo hanno stabilito i padri costituenti nel lontano 1947 e da allora le leggi per la Pubblica istruzione si sono avvicendate, affinchè la scuola diventasse aperta a tutti, e tutti potessero frequentarla.

E’ così anche dal punto di vista logistico, infatti, proprio per sottolineare il principio della scuola per tutti nel 1975 venne emanato un Decreto Ministeriale che sanciva le “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”

Secondo i principi della norma stessa furono stabiliti la localizzazione delle scuole e le distanze e i tempi massimi di percorrenza che gli utenti avrebbero dovuto effettuare per recarvisi.

I tempi di percorrenza e le distanze con mezzi di trasporto dalla propria abitazione alla scuola vennero così fissati:

  • Scuola materna 300 mt (tempo: non previsto)
  • Scuola elementare 500 mt (tempo: 15’)
  • Scuola media 1000 mt (tempo: 15’-30’)
  • Scuola superiore: non prevista (tempo: 20’-45’)

sempre nello stesso decreto venne legiferato che gli enti territoriali disponessero e gestissero un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell’obbligo.

Sebbene tale decreto venne abolito, i principi secondo cui gli enti locali debbano provvedere alla fornitura del servizio di trasporto pubblico scolastico rimane, non essendo possibile lasciare una tale vacatio legislativa per un argomento così nevralgico, e perché, come recita la costituzione, la scuola è e deve rimanere aperta a tutti.

Il trasporto scolastico pubblico e gratuito (Legge 118/71, art 28 ) è dunque un requisito fondamentale per la fruizione del diritto allo studio.

Successivamente all’abolizione del DM 18/12/75 entrò in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , che attribuiva a Regioni, Province e Comuni le competenze in materia di istruzione scolastica.

Nello specifico, con l’art 139 la legge precisava che le Province si sarebbero occupate dell’istruzione secondaria superiore, i Comuni delle scuole di grado inferiore.

Nel quadro dell’organizzazione e della gestione dell’istruzione scolastica, anche il trasporto scolastico deve essere assicurato da tali enti.

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Diversi organismi e associazioni, in merito alla vigente normativa esprimono alcuni punti che non possono non essere tenuti in considerazione quando si parla di trasporto scolastico, ovvero

Per la scuola dell’obbligo bisogna valutare che:

  • Non si possono obbligare i genitori a dotarsi di autovettura;
  • Possono esserci condizioni meteo proibitive;
  • Non si può intralciare il traffico davanti alle scuole e delle questioni d’inquinamento;
  • La politica attuale è quella di favorire il trasporto pubblico collettivo su quello privato individuale;
  • Non si possono inviare a scuola i bambini da soli per ovvie ragioni di sicurezza (pedofilia e problemi vari);
  • Non si può chiedere il pagamento di due abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici (mamma e figlio/i);
  • Le distanze dall’abitazione alla fermata del bus e dalla discesa dal bus alla scuola spesso superano le distanze e i tempi di percorrenza massimi previsti dal D.M;

Per quanto sopra esposto si evince che il trasporto scolastico debba essere garantito, gratuito e assicurato.

Per quanto riguarda invece la sicurezza del trasporto scolastico bisogna ricordare che il datore di lavoro (norma Inail) è responsabile anche per l’infortunio in itinere del lavoratore, ovvero se avviene durante gli spostamenti da e per il posto di lavoro.

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Lo stesso vale per la scuola, ovvero il Dirigente Scolastico in questo caso diventa il responsabile di eventuali infortuni che si verifichino mezz’ora prima o dopo l’orario di lezione degli alunni, anche in caso di trasporti gestiti in appalto a ditte terze.

Sempre il Dirigente Scolastico deve verificare l’idoneità dei mezzi di trasporto (Scuolabus).

Le caratteristiche dei mezzi di trasporto scolastico sono stabilite dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero trasporti 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Queste le norme che regolano il trasporto scolastico:

L’autista deve essere munito di Certificato di Abilitazione Professionale

Il mezzo deve avere colorazione giallo limone (che identifica il particolare pericolo connesso all’imprevedibilità dell’utenza del trasporto)

Il pianale deve essere basso

Le finestre devono essere ampie

I sedili devono essere ergonomici

I sedili per alunni devono essere dotati di cinture di sicurezza a 2 punti.

L’accesso deve essere conforme alle norme di sicurezza

Il numero di alunni deve essere 38 per le scuole elementari e 50 per le scuole medie

Nessun passeggero può viaggiare in piedi

I mezzi devono essere conformi alla direttiva 95/28/CE relativa al comportamento alla combustione dei materiali interni agli autobus

A tutta questa normativa si sono opposti però due successivi decreti, (D.M. 29/04/96 e D.M. 31/01/97 ) che di fatto hanno sospeso l’applicazione della norma precedente, stabilendo che il che “il trasporto scolastico può essere effettuato sia con scuolabus o miniscuolabus, che con autobus o anche con autovetture autorizzate”

Ovviamente l’ultimo decreto stabilisce che tutte le norme di sicurezza e idoneità, le autorizzazioni e le caratteristiche di autisti e mezzi di trasporto debbano comunque essere rispettate.

Purtroppo tale decreto doveva essere provvisorio e limitato all’anno scolastico 97-98, ma si sa, tutto quello che in Italia nasce provvisorio, diventa per convenienza di pochi, provvisorio a lunghissima scadenza.

Fonte: Codacons



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