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Separazione: patrimonio familiare residuale

di Dott.ssa Federica Federico

16 Giugno 2010

La fine di un matrimonio è sempre un’esperienza dolorosa, qualunque sia la ragione che determina la rottura.
Chi non ha vissuto una separazione, difficilmente si rende conto di quanto sia emotivamente complicato affrontare la sofferenza sentimentale ed insieme gestire i problemi pragmatici che conseguono alla fine di un matrimonio.

Una delle questioni materiali più annose è quella dello scioglimento della comunione legale tra coniugi.
In corso di separazione si avverte in modo molto pressante l’esigenza di mettere fine alla comunione dei beni, perché?
Sostanzialmente la preoccupazione di chi si sta separando è una: evitare che l’altro coniuge compia atti idonei a pregiudicare le sostanze economiche che furono della famiglia e che adesso, a fronte della separazione, andranno divise.

A norma di legge – art.191 codice civile – la separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) è causa di scioglimento della comunione. Questo cosa significa? In pratica la comunione legale dei beni si scioglie con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o con la omologazione di quella consensuale. È da questo momento in poi che ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio.

Ma allora prima della sentenza di separazione i beni non si possono dividere? No. E, sino ad ora, la Cassazione aveva assunto una posizione assai rigida anche sulla semplice presentazione della domanda di scioglimento della comunione legale con la relativa divisione dei beni.
Infatti, legava la possibilità di promuovere la richiesta di divisione al passaggio in giudicato o alla omologazione della sentenza di separazione. In altre parole la domanda di scioglimento della comunione e di divisione delle sostanze residuate dal matrimonio veniva considerata dalla Cassazione non procedibile sino alla sentenza di separazione.

Oggi c’è qual’cosa di diverso, grazie alla sentenza n°4757 26\02\2010 della Corte di Cassazione.
La Corte ha temperato il suo orientamento ed ha ammesso la proponibilità della domanda di scioglimento della comunione e di divisione delle sostanze anche in corso di giudizio di separazione.

Adesso il passaggio in giudicato o l’omologazione della sentenza vengono considerate come condizioni dell’azione, quindi non più come presupposti processuali. Che significa questo in termini pratici? Prima della citata pronuncia della Cassazione la sentenza di separazione era indispensabile anche solo per chiedere la divisione dei beni che rientravano nella comunione legale. Oggi il coniuge che tema un pregiudizio può tutelarsi procedendo a richiedere lo scioglimento e la divisione dei beni residuali anche se la sentenza di separazione o la omologazione ancora sono in corso d’opera. Queste ultime (sentenza ed omologa), infatti, sono state considerate dalla nuova pronuncia della corte non indispensabili per proporre una richiesta, ma necessarie per il buon esito della richiesta stessa, sono dette condizioni dell’azione. Questo che vuol dire? In termini pratici, il coniuge che voglia tutelare il patrimonio residuale alla separazione, ha facoltà di incominciare l’azione per la divisione dei beni che furono oggetto della comunione e così si tutela. Tuttavia materialmente il giudice a cui questa domanda è rivolta potrà accoglierla solo dopo la pronuncia di separazione. Quindi la domanda di divisione dei beni può legittimamente farsi, ma il suo buon esito resta subordinato alla pronuncia di separazione.

In una massima esemplificazione diremo che: con giudizio di separazione in corso, il coniuge, che intenda tutelare il patrimonio che fu familiare, può legittimamente domandare lo scioglimento della comunione e la ripartizione dei suoi beni. Tuttavia questa domanda – che pure verrà esaminata e valutata – potrà trovare soddisfazione solo se al termine dell’iter giudiziale si sia già concluso il percorso della separazione e si sia già addivenuti a sentenza. In caso contrario il giudice chiamato a disporre lo scioglimento e la divisione non potrà porli in essere mancando una condizione essenziale: il passaggio in giudicato o l’omologa della sentenza di separazione.

La nuova pronuncia della Cassazione è comunque importantissima perché consente il preventivo avvio delle procedure di scioglimento e divisione, nonché una tutela da tutte quelle azioni che potrebbero sottrarre sostanze al patrimonio familiare.



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