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Vacanze: prenotazione, disdetta e rimborso per gravidanza a rischio

di Dott.ssa Federica Federico

21 Giugno 2010

Estate: tempo di viaggi!
Per molti le tanto desiderate vacanze stanno per arrivare. Normalmente le ferie si pianificano con largo anticipo, e il “progetto vacanza” si suggella con la prenotazione.

Lo strumento della prenotazione ha lo scopo di fissare a vantaggio del cliente le condizioni di una determinata offerta. Nello specifico delle vacanze prenotare un albergo, per esempio, significa bloccare il prezzo di una certa tipologia di stanza per determinati giorni precisamente indicati.
È chiaro che una volta effettuata la prenotazione questa avrà forza vincolante sia verso chi deve offrire il servizio – l’albergatore del nostro esempio sarà obbligato a riservarci il soggiorno alle condizioni stabilite -, sia verso il fruitore del servizio.
È altrettanto chiaro che non si può obbligare chi ha prenotato ad andare fisicamente in vacanza, tenendo conto di questo, la legge stabilisce che se il consumatore recede dall’accordo senza giusta causa – o fuori dai limiti legali validi per il diritto di recesso – perde l’anticipo versato.


Cosa si intende per giusta causa e cosa per diritto di recesso?
La giusta causa altro non è che un evento imprevisto ed imprevedibile capace di impedire la fruizione del servizio pattuito.
Il diritto di recesso, invece, si concreta nella facoltà del consumatore di annullare la prenotazione senza conseguenze e con il pieno rimborso entro un preciso termine fissato rigidamente dalla legge.

Recentemente, è stato stabilito che la gravidanza a rischio aborto costituisce una giusta causa di recesso dalla prenotazione, implicando anche la restituzione dell’anticipo versato.

Questo il fatto, oggetto della sentenza pronunciata il 3maggio scorso dal Giudice di Pace di Pozzuoli:
– una coppia di coniugi prenota un soggiorno alberghiero. Poco dopo la donna scopre di essere incinta; da accertamenti medici la gravidanza risulta a rischio aborto. La gestante deve rispettare l’assoluto riposo per 30 giorni.
Il marito comunica la disdetta all’albergatore e chiede la restituzione dell’anticipo.
Il giudice accoglie la domanda dei ricorrenti, infatti, individua nella gravidanza a rischio una causa di impossibilità sopravvenuta all’adempimento della prestazione: lo stato di gravidanza ed il rischio aborto non sono eventi prevedibili, il loro verificarsi non è imputabile alla volontà delle parti e la loro natura impedisce chiaramente la vacanza, quindi la fruizione della prestazione. Alla coppia è stato così riconosciuto il diritto ad annullare la prenotazione con conseguente ed ulteriore diritto al rimborso.



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