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Biotestamento o testamento biologico, il diritto all’autodeterminazione

di Mamma Simona

18 Luglio 2011


 

Dopo due anni e mezzo di discussioni parlamentari, iniziate con la presentazione del decreto di legge Calabrò, seguito alla morte di Eluana Englaro, è stata approvata alla Camera nei giorni passati la legge sul biotestamento.

L’argomento ha mosso, nel recente passato, le coscienze degli italiani che chiedevano a gran voce regole chiarificatorie circa l’interruzione dell’idratazione e nutrizione forzata per i pazienti in stato di incoscienza permanente.

In sostanza la legge, ignorando la redazione di un D.A.T. (dichiarazione anticipata di trattamento che esprime le proprie volontà circa l’accanimento terapeutico e l’alimentazione forzata nonché la respirazione artificiale), demanda al medico il potere decisionale circa l’interruzione dell’idratazione e della nutrizione forzata. Dalle direttive si evince che l’interruzione potrà avvenire solo laddove i malati gravi in stato terminale non beneficino più della terapia forzata nutrizionale, in quanto inefficace “nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo” (citazione).

Con questa legge non viene rispettata la volontà del paziente, precedentemente espressa in uno stato indiscutibile di lucidità sia essa scritta, verbale o affidata ad un legale di fiducia.

La legge stabilisce precise direttive circa la continuità forzata di sopravvivenza imposte dal legislatore, che devono essere rispettate, al di là delle richieste avanzate dal soggetto, che verranno, laddove siano contrarie all’imposizione legislativa, ignorate.

Negli otto punti trattati, il testo di legge si snoda così:

  1. No al blocco dell’alimentazione (e idratazione) forzata
  2. Obbligatorietà del consenso informato
  3. D.A.T. Modi per redarlo. Il paziente può dichiarare le terapie che desidera ricevere (in conformità con la legge) ma non escludere quelle che non desidera.
  4. Il D.A.T. Ha validità di 5 anni e può essere rinnovato
  5. Per soggetti in stato vegetativo, le regioni devono organizzarsi entro i prossimi due mesi per garantire assistenza domiciliare, residenziale ed ospedaliera.
  6. Fiduciario. E’ la figura di un familiare delegato dal paziente autorizzato a parlare con i medici. Qualora la figura sia vacanza si procede per diritto come da Codice Civile.
  7. Il D.A.T. Non è vincolante per il medico che potrà disporre diversamente rispetto alle richieste del paziente.
  8. Archivio D.A.T. . Il Ministero della Salute organizzerà un archivio nazionale informatico D.A.T.
  9.  

La legge accontenta il Vaticano che tanto si è prodigato esprimendo un fermo dissenso circa la validità del biotestamento, in linea con i dogmi ecclesiastici, ma scontenta coloro che reclamavano il diritto di decidere per la propria vita quand’essa è prossima al termine, in condizioni di sofferenza e del tutto snaturata rispetto alla dignità umana.

Inoltre la legge appare confusa e poco chiara, le linee guida che dovrebbero indicare precise casistiche di intervento sono latenti. L’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica, nella persona del suo Presidente, Vincenzo Carpino, dichiara che la mancanza di un protocollo chiaro, elenco di esami da dover seguire, il cui onere non risulta chiaro essere a carico di chi mette in seria difficoltà coloro che dovrebbero stabilire l’assenza di attività celebrale. In questo senso auspica integrazioni alla legge che forniscano strumenti grazie ai quali attuare le direttive.

….insomma una legge lacuna e non troppo soddisfacente, poco rappresentativa del volere pubblico e che pare un “contentino” doveroso cui segue una già organizzata raccolta di firme per la proposta di un referendum nazionale abrogativo.

Interrogato sull’argomento, il papà di Eluana, Beppino Englaro, così risponde: “una legge incostituzionale, che va contro i principi di diritto. Una vendetta nei confronti dei magistrati che hanno deciso nel caso di mia figlia”.



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