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Congedo dopo aborto spontaneo: approvata legge

di Maria Corbisiero

08 Aprile 2021

La notizia è di quelle che dovrebbe essere data a caratteri cubitali su tutti i giornali perché, nonostante vi sia un precedente, può diventare determinante per sconfiggere quello che ancora oggi sembra essere un enorme tabù.

In Nuova Zelanda è stata infatti approvata la legge del congedo dopo aborto spontaneo, un vero e proprio congedo per lutto che spetta alle coppie che hanno subito un aborto spontaneo o un lutto perinatale. Un importante legge che, si spera, possa essere da esempio per tutti gli altri Paesi del mondo, Italia compresa.

 

Congedo dopo aborto spontaneo: approvata legge

Congedo dopo aborto spontaneo: approvata legge.
Foto diritto d’autore: Olena Yakobchuk© 123RF.com – ID Immagine: 102237900 con licenza d’uso.


 

Congedo dopo aborto spontaneo: approvata legge.

 

Il disegno di legge, presentato dalla parlamentare laburista Ginny Andersen, è stato approvato all’unanimità il 24 Marzo scorso, tutti i presenti sono stati concordi nel riconoscere finalmente l’aborto spontaneo o il lutto perinatale per ciò che realmente è: una dolorosa perdita che, come ogni lutto, necessita del tempo per essere affrontata.

Dapprima infatti i futuri neo genitori dovevano attingere alle ferie o ai giorni di malattia, se non addirittura recarsi al lavoro nonostante il loro cuore fosse completamente svuotato e la loro anima a pezzi.

“Perché il loro dolore non è una malattia, è una perdita – ha dichiarato la Andersen – E la perdita richiede tempo”.

La nuova legge sul congedo dopo aborto spontaneo o lutto perinatale, spettante sia alla donna che all’uomo, permette di usufruire di 3 giorni di ferie annuali retribuiti nel caso in cui:

 

  • Il dipendente ha un aborto spontaneo o un bambino nato morto;
  • Il dipendente è il partner della persona che ha subito un aborto spontaneo o un lutto perinatale;
  • Il dipendente è l’ex partner della gestante e genitore biologico del bambino perso;
  • Il dipendente aveva accettato di essere il genitore principale (primary carer) del bambino mai nato (si tratta di casi di adozione o maternità surrogata);
  • Il dipendente è il partner della persona che aveva accettato di essere il genitore principale del bambino mai nato (fonte govt.nz).

 

 

La Nuova Zelanda è il secondo paese al mondo ad aver approvato il congedo dopo aborto spontaneo o in caso di morte alla nascita. Il primato per tale rivoluzionaria legge spetta infatti all’India.

 

Secondo la Maternity Benefit Act del 1961, legge indiana che regola il lavoro delle donne tutelandole durante il periodo della maternità e dopo la nascita del bambino, in caso di aborto spontaneo:

 

  • una donna ha diritto ad un congedo salariato per un periodo di 6 settimane che scatta il giorno successivo alla perdita del bambino;
  • una donna ha diritto ad un periodo di congedo retribuito aggiuntivo di circa un mese nel caso in cui le venga riscontrata una malattia derivante dall’aborto spontaneo.

 

A differenza della legge neozelandese, che si mostra neutrale rispetto al genere di chi subisce un lutto, quella indiana garantisce il diritto al congedo dopo aborto spontaneo solo alla donna.

Si spera ora che la Nuova Zelanda non sia l’ultimo ad adottare questo tipo di legislazione compassionevole ma che altre nazioni promuovano questo tipo di leggi, riconoscendo la sofferenza provata dai genitori che subiscono una tale dolorosa perdita.

“Spero che questo disegno di legge possa in qualche modo consentire alle donne di sentirsi più a loro agio nel parlare di aborto spontaneo – ha dichiarato la Andersen – e che si sentano a proprio agio nel cercare sostegno e aiuto in quella che è un’enorme perdita fisica ed emotiva”.

 



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