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Etichetta alimentare europea

di Mamma Licia

11 Gennaio 2012

 le principali novità che troveremo sulle etichette dei prodottiÈ stato pubblicato il 22 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento comunitario che d’ora innanzi obbligherà i produttori ad apporre un’etichetta “trasparente” sulle confezioni degli alimenti. Il Regolamento, che mira alla tutela dei consumatori e alla loro salute, obbliga a non dare indicazioni fuorvianti e a fornire tutte le informazioni necessarie sull’alimento e sulla sua composizione.

Queste le principali novità che troveremo sulle etichette dei prodotti:

Dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, dovranno essere indicate sull’imballaggio in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 gr o per 100 ml e potranno, inoltre, essere espresse anche in porzioni. Si possono utilizzare altri schemi come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito, ma solo se di facile comprensione.

Evidenziazione della presenza di allergeni. Le sostanze allergeniche presenti nei prodotti alimentari dovranno essere evidenziate nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore) che consentano al consumatore di individuarle più facilmente. Il regolamento stabilisce anche che le informazioni sugli allergeni dovranno essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense.

Divieto alle indicazioni fuorvianti sulle confezioni. I consumatori non devono essere fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, riguardo all’aspetto, alla descrizione e alla presentazione grafica, che saranno resi più comprensibili.

Caratteristica delle scritte. Le diciture obbligatorie sulle etichette dovranno avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. la superficie della confezione è inferiore a 10 cm² è sufficiente che l’etichetta riporti le informazioni principali: denominazione di vendita, allergeni eve le principali novità che troveremo sulle etichette dei prodottintualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”).

Indicazione d’origine. È obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame.

Scadenza degli alimenti. La data di scadenza dovrà essere riportata, oltre che sulla scatola, anche sulle singole confezioni preconfezionate poste all’interno del prodotto. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.

Sono per il momenti esclusi da questo obbligo le bevande alcoliche, gli alimenti sfusi (come l’ortofrutta) e quelli pre-incartati dai supermercati, come carni, formaggi e salumi che è la grande distribuzione a “porzionare”, avvolgendo nel cellophane e collocando sui banchi di vendita.
Cibi imitati. Le nuove regole prevedono che gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi, come i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali, dovranno essere facilmente identificabili dal consumatore.

La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come “carne ricomposta”, lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come “pesce ricomposto”.

 le principali novità che troveremo sulle etichette dei prodottiGli alimenti congelati o surgelati venduti scongelato dovranno riportare sull’etichetta la dicitura “scongelato”.
Preparati a base di carne e pesce
. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta.

Involucro degli insaccati. I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.

Oli e grassi vegetali. La scritta “oli e grassi” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (ad es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”.

Caffeina. Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta, oltre alla dicitura “Tenore elevato di caffeina”, anche l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
Presenza di acqua negli alimenti. Quando la presenza nel prodotto finito dell’acqua aggiunta è superiore al 5% è obbligatorio indicarlo in etichetta.



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