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Vaccinazioni e requisiti per frequentare la scuola

di Federica Federico

15 Settembre 2010

Noi mamme siamo abituate a sentir parlare di vaccini obbligatori o facoltativi. Nei primi riconosciamo quelli sui quali la ASL di competenza traccia il percorso di immunizzazione dei bambini, ovvero le vaccinazioni alle quali veniamo chiamate attraverso la “lettera vaccinale” – una comunicazione recante la data e l’ora dell’appuntamento per la somministrazione del siero.

E questa convocazione, che in genere arriva nella nostra buca della posta, è divenuta una prassi in quasi tutte le regione italiane, almeno per il primo vaccino – i successivi appuntamenti spesso vengono presi nel centro vaccinale di volta in volta all’atto di ciascuna somministrazione.

I vaccini facoltativi, diversamente, sono quelli che i genitori possono scegliere al di fuori del piano vaccinale suggerito dalla ASL, le somministrazioni sono sempre garantite dal centro stesso e i sieri ugualmente sono forniti dalla struttura, ma non gratuitamente.

I piani vaccinali variano di regione in regione.

Parlare di obbligo fa istintivamente pensare ad un comportamento assolutamente dovuto, a qualche cosa da cui non si può sfuggire.

Per i vaccini non è esattamente così: malgrado taluni vengano definiti <<obbligatori>>, il genitore che decida di non sottoporre il figlio alle somministrazioni vaccinali non può essere costretto a fare il contrario, né il piccolo può essere vaccinato forzosamente o contro il volere del genitore. I genitori che sottraggono il figlio alla copertura vaccinale possono solo incorrere in sanzioni pecuniarie. Mai possono, invece, essere indotti a vaccinare i bambini.

La scopertura vaccinale non può impedire al bambino l’ingresso a scuola, ciò vale anche per il nido. La legge non ammette l’estromissione dei bimbi non vaccinati dalle aule scolastiche. Quindi la copertura vaccinale non è e non può essere una condizione di ammissione alla scuola.

Ciò è possibile perché in Italia il diritto a disporre di sé e della propria salute è assoluto ed indefettibile. Per il principio di affidamento del minore al suo genitore, quest’ultimo è responsabile e garante del benessere del figlio. Ed in coscienza decide, secondo le sue convinzioni, ciò che è meglio per il bambino. In questo senso anche il convincimento di rifiutare i vaccini rientra nelle scelte che il genitore può affrontare per il figlio. Lo Stato da parte sua non può intervenire. Una azione coatta dello Stato sarebbe ammissibile solo in caso di pericolo di vita del bambino, solo allora è legittimo un intervento sanitario libero dal veto dei genitori.

Decidere di non effettuare la copertura vaccinale non espone di per sé il bambino a un pericolo così grave ed urgente da giustificare una azione coattiva. Le famiglie hanno diritto di scegliere.

Attualmente chi non vaccina i piccoli gode indirettamente del vantaggio portato alla società da tutti quelli che ,invece, i vaccini li hanno effettuati. Infatti poiché la maggior parte della popolazione ha immunizzato i piccoli chi non lo ha fatto inserisce i figli non vaccinati in un gruppo coperto dalle malattie perché, appunto, vaccinato. Si dice che i non vaccinati godano della così detta “immunità di gregge”, quindi del fatto che la diffusione di certe malattie se non è scomparsa si è sensibilmente ridotta grazie alla vaccinazione di massa. Ciò non elimina comunque il rischio della malattia nei non vaccinati.



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