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I figli nati fuori dal matrimonio: figli legittimi e naturali

di Dott.ssa Federica Federico

29 Settembre 2010

Cosa sarebbe il mondo senza la famiglia?
Nulla! Non ci sarebbe società civile se non ci fo
sse il suo seme, la sua origine e la sua causa, ovvero la famiglia.

Il concetto di famiglia si è negli anni evoluto ed emancipato dalla visione tradizionalista della coppia sposata con figli.
Oggi possiamo pacificamente definire la famiglia – quale cellula prima della società – come ogni coppia stabile con figli.

I figli nascono nella convivenza e nel matrimonio, come anche in situazioni di monogenitorialità – molte sono le straordinarie mamme sole che si fanno carico di crescere ed educare i figli senza l’apporto dei padri.
Questi bambini, nati nei differenti contesti di cui si anima la nostra società, sono tutti uguali?
Troppo spesso si inciampa in alcuni errori di definizione quando si parla dello status dei piccoli nati fuori dal matrimonio. Proviamo a fare chiarezza:

A norma di legge si distingue tra figlio legittimo o naturale a seconda che i genitori siano o meno sposati:
il figlio nato o concepito in costanza di matrimonio è legittimo;
il figlio nato fuori dal matrimonio è natural
e.
Lo status di figlio naturale pretende che il piccolo, venuto alla luce fuori da un rapporto matrimoniale, venga riconosciuto legalmente.

Ove i genitori di un figlio naturale si uniscano in matrimonio, dopo la nascita del bambino e dopo il suo riconoscimento, il piccolo acquisisce lo status di figlio legittimo per effetto del vicolo matrimoniale.
Oggi le famiglie – non unite da vincolo matrimoniale – si interrogano sulle differenze tra figli legittimi e naturali. Il progresso della società e l’evoluzione dei costumi pretenderebbero un azzeramento di ogni divergenza.

Diciamo subito che nel rapporto genitori – figli la legge non fa alcuna discriminazione, ribadendo, anzi, che i figli legittimi e quelli naturali vantano esattamente gli stessi diritti nei confronti dei genitori.

Resistono, tuttavia, ancora due antiche discriminazioni:

1. in linea di principio il figlio naturale non instaura rapporti di parentela con i parenti del genitore che lo riconosce. Giuridicamente non avrebbe rapporti parentelari con nonni e zii, per esempio.
Questa discriminazione trova “ragione” nella nostra tradizione, sino a meno di 20anni fa la famiglia era sinonimo di matrimonio ed i figli si accoglievano all’interno di quel vincolo. Nascere fuori dal legame matrimoniale era un onta, il figlio illegittimo non riusciva a trovare spazio nelle famiglie di origine.
In passato i figli nati fuori dal contesto familiare venivano addirittura detti illegittimi, la definizione di figli illegittimi è assolutamente stata superata, perciò non va usata – e non va adoperata neanche nel comune linguaggio parlato perché porta con sè un passato di umiliazioni e vessazioni. Oggi la famiglia allargata ci insegna che la verità dei rapporti risiede negli affetti e non nei vincoli formali.
Malgrado questa discriminazione in teoria esista ancora, la giurisprudenza tende ampiamente al superarla.
Si pensi al fatto che giudici si dimostrano concretamente orientati ad assicurare ai bambini – tutti nessuno escluso – un sano ed amorevole rapporto con i nonni.

2. in caso di concorrenza tra figli legittimi e naturali in uno stesso asse ereditario, i primi possono liquidare i secondi – ciò equivale a dire che i figli legittimi possono, in pratica, corrispondere ai naturali l’equivalente economico del complesso dei loro diritti ereditari.
In questo modo si può evitare, per esempio, che figli legittimi e naturali divengano comproprietari d’un bene immobile.



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