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Religione cattolica a scuola o attività alternative, come scegliere

di Mamma Licia

14 Gennaio 2013

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

Con decreto legge n. 95/2012, la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore) al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line (www.iscrizioni.istruzione.it).

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando un apposito modello che prevede le seguenti opzioni possibili:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

In base alla nuova intesa firmata il 29 giugno scorso tra il ministro per l’Istruzione, Francesco Profumo, e il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 l’insegnamento della religione cattolica in ogni ordine e grado di scuola sarà demandato ai possessori di un baccalaureato, di una licenza o di un dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche (conferiti da una Facoltà approvata dalla Santa Sede) oppure di un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano con l’integrazione di un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Questa novità riguarda l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria, dato che nella scuola nella scuola secondaria di primo e secondo grado si accede già con il possesso di titoli accademici.

La normativa attuale (decreto n. 175/1985) prevede che nelle scuole dell’infanzia e primaria l’insegnamento della religione cattolica possa essere impartito dagli insegnanti ordinari del Circolo didattico che abbiano frequentato nel proprio corso di studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano.

In alternativa, l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana; a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti indicati in precedenza, oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

A decorrere dal 2017 l’insegnamento della religione cattolica potrà essere svolto unicamente da chi abbia conseguito un apposito master universitario di secondo livello in scienze religiose.



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