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Assicurazione casalinghe e casalinghi 2013

di Mamma Licia

30 Gennaio 2013

Il lavoro domestico ha ottenuto il riconoscimento legislativo come lavoro a tutti gli effetti con la legge 493/99 che ha attribuito alla casalinga lo status di lavoratrice in ambito domestico.

A questo riconoscimento sono seguite una serie di norme dirette a tutelare la casalinga dai possibili rischi ai quali la sua attività giornaliera può esporla. A tal fine, è previsto che la casalinga stipuli un’assicurazione obbligatoria per gli incidenti domestici (avvelenamenti, ustioni, cadute etc.).

L’assicurazione contro gli infortuni domestici deve essere obbligatoriamente sottoscritta “da coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale”.

Come ci si assicura

Si distinguono due casi: prima iscrizione e rinnovo iscrizione.

Se si tratta di prima iscrizione è necessario:

  • ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 – 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl);
  • compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale;
  • versare il premio assicurativo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi. Questo importo, che non è frazionabile su base mensile, è deducibile ai fini fiscali.

 

In caso di rinnovo di iscrizione (per coloro che si sono già iscritti negli anni passati):

  • versare l’importo di € 12,91 utilizzando il bollettino precompilato contenuto nella lettera che, entro la fine di ogni anno, l’INAIL invia a tutti coloro che si sono già iscritti negli anni passati. Nello stesso bollettino precompilato sono già contenuti tutti i dati dell’assicurato. Nel caso in cui gli assicurati non abbiano ricevuto la documentazione a domicilio, essi dovranno utilizzare lo specifico bollettino di c/c n.30621049 di € 12,91 intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 – 00144 Roma, reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL e le Associazioni di categoria, stando ben attenti a compilare il bollettino con i propri dati e soprattutto con il codice fiscale.

 

Il bollettino di pagamento può anche essere richiesto online, registrandosi al portale INAIL, indicando il profilo “Cittadino”, e seguendo la procedura per la richiesta.

Oltre che tramite l’apposito bollettino di c/c, è possibile pagare il premio assicurativo anche online o con bonifico bancario.

Il pagamento dell’importo online si effettua tramite il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito VISA o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta, anche sul portale www.inail.it.

Il pagamento tramite bonifico bancario si effettua indicando il codice IBAN n. IT90D0760103200000030625008, presente anche sul bollettino precompilato, e specificando nella causale del bonifico il codice fiscale della casalinga/o, l’anno di competenza del premio, il codice utente, il nome e il cognome della casalinga/o.

Se, nell’anno precedente, l’assicurato o coloro che effettuano la prima iscrizione hanno conseguito un reddito non superiore ai 4.648,11 Euro e se appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22, sarà lo Stato a farsi carico del pagamento del premio assicurativo.

Se sono presenti queste due condizioni:

  • in caso di prima iscrizione bisogna compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l’esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è reperibile anche presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati e le Sedi INAIL, e consegnato agli stessi una volta compilato
  • per gli anni successivi alla prima iscrizione:

– se l’assicurato rientra nei limiti di reddito resta automaticamente assicurato senza effettuare nessuna comunicazione

– se l’assicurato supera i limiti di reddito deve pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio

– se l’assicurato perde anche uno solo dei requisiti per l’iscrizione deve chiedere la cancellazione utilizzando l’apposito modello.

L’assicurazione contro gli infortuni domestici INAIL dà diritto, in caso di infortunio, ad una rendita mensile a vita che varia da un minimo di 148,33 euro per grado di invalidità del 27% ad un massimo di 1.030,00 euro per grado di invalidità del 100%.

In caso di morte dell’assicurato è prevista una rendita per gli eredi, il cui importo non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industriale, che è pari ad euro 1.030,00 mensili.

Sanzioni

I soggetti che, pur possedendo i requisiti di obbligatorietà, non si iscriveranno rischiano una sanzione pecuniaria pari all’importo massimo di € 12,91. Stessa somma è dovuta in caso di tardato pagamento del premio.



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