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Documenti del neonato e del bambino: la nuova carta d’identità dei minori

di Mamma Simona

08 Luglio 2011

CARTA D’IDENTITA’ PER NEONATI E MINORI

 

Il 13 maggio scorso, è stato pubblicato il decreto legge n. 70/2011 all’art. 10 sullo Sviluppo, che riporta modifiche in materia di documenti di identità di minori e neonati.

Con questa novità viene modificata la legislazione che precedentemente imponeva il limite di anni 14 per il rilascio della carta di identità.

I vari enti locali, comuni in primis, sono impreparati circa l’attuazione della norma, che ha colto un po’ tutti di sorpresa, e questo è il motivo della lentezza dell’amministrazione locale a recepirla. Vanno stanziati i fondi nei decentramenti, perché i sistemi informatici dei comuni provvedano all’aggiornamento e gli ufficiali preposti siano in grado di rilasciare i nuovi documenti secondo la normativa attuale.

Il decreto legge verrà convertito in legge, secondo le tempistiche canoniche, in 60 giorni, dunque a breve scadenza, con eventuali modifiche apportate e proposte in questo periodo.

Il documento d’identità avrà una scadenza di validità di 3 anni per i minori da 0 a 3 anni; successivamente, dai 3 ai 18 anni, il documento sarà valido per 5 anni; andrà rinnovato per mantenerne la validità.

Non è obbligatoria la carta d’identità per i minori di 15 anni e può essere richiesta la validà per l’espatrio.

Le eventuali esigenze di espatrio rendono indispensabile un documento valido a varcare i confini del paese, la nuova carta d’identità lo permette quando ne sia stata richiesta, appunto, la validità per l’espatrio; ma, a norma di legge, il minore, sebbene dotato di carta di identità, debitamente valida per l’espatrio, dovrà essere accompagnato da un genitore. Il nuovo documento, quindi, potrà sostituire il passaporto necessario per l’espatrio purchè il piccolo viaggi con la compagnia di un genitore.

Si è aperta una polemica riguardante l’accompagnamento del genitore e sembra che stenti a trovare soluzione. Viene fatto notare che sul documento di identità del minore non è riportato il nome di nessuno dei due genitori, quindi il minore si potrebbe trovare nell’ambigua situazione di essere accompagnato da un adulto all’estero, il cui nome non compaia sul documento del bambino; ciò favorirebbe un’uscita del piccolo dal paese, alla luce di uno scarso controllo, che potrebbe agevolare reati penali di gravità importante quali sottrazione di minore e compravendita. Al contrario, il passaporto elettronico prevede il nominativo del genitore, e questo atto rende l’espatrio più sicuro, sebbene risulti macchinosa la procedura burocratica di visti necessari per convalidarne la validità.

Per consentire l’espatrio del minore accompagnato da un adulto che non è genitore né ne esercita la potestà, occorre una dichiarazione da parte di quest’ultimi che venga avvallata dalla Questura, così come prevede la procedura analoga per il passaporto.

Per ottenere il documento di identità con validità per espatrio, bisogna far presente la necessità al momento della presentazione della richiesta del documento.

Come si ottiene la carta d’identità per il minore?

La domanda di rilascio del documento, andrà presentata da un genitore, o da chi ne esercita la potestà genitoriale, possibilmente accompagnato dal minore, presentando 3 fotografie in formato “tessera”. In caso di impossibilità dei genitori ad accompagnare il minore, la presentazione del passaporto (per i ragazzi che lo possiedono) o la testimonianza di due conoscenti, che accompagnino il ragazzo e che presentino la domanda recante la firma di un genitore sul modulo predisposto disponibile nell’Ufficio Anagrafe, risultano alternative accettabili.

Per i minori di 12 anni non è prevista la firma sul documento né il rilevamento delle impronte digitali, necessario al contrario per i ragazzi che abbiano compiuto tale età.

Una volta consegnati i documenti all’Ufficio predisposto, una copia dei dati dell’atto di registrazione viene consegnato alle Forze dell’Ordine.



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