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Indennità di maternità per il padre libero professionista

di Federica Federico

03 Giugno 2018

La Corte Costituzionale ha appena contribuito ad avvicinare legalmente le due figure affettive di riferimento del bambino: da oggi in poi l’indennità di maternità per il padre libero professionista non potrà essere negata quando non ne fruisca la mamma e nemmeno in caso di adozione (lo ha statuito la Suprema Corte, con Ordinanza del 23 maggio 2018, n. 105).

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Indennità di maternità per il padre libero professionista: un diritto riconosciuto ex lege laddove alla medesima indennità rinunci la mamma.

 

Nella fruizione dell’indennità di maternità del padre libero professionista rientra sia la nascita che l’adozione, vale, cioè, il consueto principio di equiparazione dei due eventi (nascita e adozione) nel rispetto del superiore interesse del bambino.

 

Dare valore all’ indennità di maternità per il padre libero professionista, in alternativa a quella della mamma e in modo equivalente, significa fattivamente equiparare le due figure anche in termini di trattamento economico-legale.

In questo senso, l’ordinanza della Cassazione aiuta la reale parità di diritti e doveri tra il genere femminile e quello maschile e orienta la legislazione ad una lettura della famiglia ispirata all’interscambio dei ruoli.

 

 

Indennità di maternità per il padre libero professionista, perché la Corte di Cassazione ha discusso il merito della questione?

 

Tutto è partito da una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Trieste e relativa a quel dettato della legge che limitava al padre adottivo l’accesso all’indennità di maternità in sostituzione della mamma (quindi in alternativa alla madre rinunciataria).

 

La legge riconosce alle libere professioniste (purché iscritte a una cassa di previdenza e assistenza) il diritto alla corresponsione di un’indennità di maternità.

 

In caso di gravidanza e parto, il tempo di corresponsione della prestazione assistenziale è pari ai due mesi precedenti al parto a cui si sommano i tre successivi alla nascita del bebè, in tutto massimo cinque mesi.

 

In caso di adozione o affidamento la medesima l’indennità è riconosciuta alle mamme libere professioniste purché accolgano un bambino che non abbia superato i sei anni di età.

 

La misura economica dell’indennità è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale IRPEF prodotto nel secondo anno anteriore al parto con un minimo e un massimo stabiliti per legge (D. Lgs. N.51/2001 e successivi).

 

Indennità di maternità per il padre libero professionista: in nome di una legittima parità di trattamento tra madre e padre,

la Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di rinuncia della mamma, il papà può subentrare nell’indennità medesima come avente diritto. Ciò vale anche nell’ipotesi di adozione.

 

Secondo la Corte Costituzionale (Ordinanza n. 105/2018), l’esclusione dalla prestazione di indennità di maternità al padre adottivo, in sostituzione della madre che abbia rinunciato al trattamento, contrasta con il diritto di uguaglianza sancito dall’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

 


Fonte immagine Ingimage con licenza d’uso Image ID: ING_33849_07677



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