La scuola, che si prefissa di ripartire in presenza, catalizza l’attenzione dell’opinione pubblica molto prima del suono della campanella e il Green pass docenti rappresenta uno dei punti nodali dell’anno scolastico che sta per iniziare.
In epoca di pandemia, è ammissibile che i docenti e il personale scolastico obiettino alla vaccinazione? Questa scelta rappresenta un elemento di rischio per lo svolgimento delle lezioni in presenza? E cosa ne sarà di chi rifiuterà la vaccinazione laddove la stessa venga considerata condicio sine qua non di sicurezza in ambiente scolastico?
Green pass docenti, quanti sono i non vaccinati nel comparto scuola
Stando alle stime riportate dalle fonti giornalistiche, il numero dei lavoratori del settore scolastico che non ha ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid sarebbe pari a 213.277 tra docenti, bidelli e amministrativi , cifra che attesterebbe al 14,55 la percentuale del personale non vaccinato impiegato nelle scuole italiane.
Cosa succederà ai docenti sprovvisti di Green pass, ovvero non vaccinati senza giustificato motivo?
La nota tecnica del Ministero dell’Istruzione, datata 13 agosto 2021, ha lasciato prevale la linea dura del certificato verde, seppure senza trovare il consenso di tutte le organizzazioni sindacali: in base al decreto legge n°111 del 6 agosto, l’obbligo del Green pass per il personale scolastico è previsto dal 1 settembre al 31 dicembre corrente anno.
I docenti non vaccinati sine causa potrebbero andare incontro ad una sanzione pecuniaria – da 400 a 100 euro – nonché la sospensione dal lavoro e dello stipendio dopo cinque giorni di assenza a causa della mancata vaccinazione (laddove l’assenza è qui considerata come ingiustificata).
In altre parole i docenti non potranno entrare in classe senza essersi preventivamente vaccinati e la loro assenza sarà considerata “ingiustificata” qualora sia una conseguenza della mancata vaccinazione o certificazione dispensatoria.
Mentre la stampa nazionale accoglie la voce di quelle sigle sindacali decise a presentare ricorsi contro l’obbligo del Green Pass. Sembra esclusa l’ipotesi di tamponi gratuiti per i docenti senza vaccino, così se lo Stato non avalla i tamponi gratuiti ai “docenti no e in vax”, una possibile soluzione potrebbe teoricamente essere quella di porli a carico delle singole scuole: i presidi potrebbero pagare i test diagnostici ai docenti e al personale scolastico non vaccinato. Ove pure questa soluzione risultasse economicamente sostenibile, resta da capire la durata di un “Tampone pass” e la sua valenza in termini di controllo della diffusione pandemica del virus.
Grenn pass docenti, chi non lo ha potrebbe essere rimpiazzato da un supplente
A garanzia della sostituzione del personale assente ingiustificato è stata autorizzata, con decreto, una spesa pari a 358 milioni di euro per l’anno 2021. Un fondo finalizzato al reclutamento di insegnanti vaccinati, in sostituzione di chi non potrà lavorare in presenza per mancanza di Green pass.
Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid19 chi ne ha diritto?
Come da disposizioni ministeriali, la vaccinazione non deve essere somministrata in presenza di una seria controindicazione, ovvero quando il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei comprovati vantaggi del vaccino.
Nello specifico non possono ottenere il vaccino:
- tutti coloro che manifestano una ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti del vaccino stesso;
in relazione alla Vaxzevria (Astrazeneca ) tutti i soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria; in relazione alla Vaxzevria (Astrazeneca) e Janssen (J&J) tutti i soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.
Possono essere esonerati dal vaccino:
- Alcuni malati rari e cronici, considerata la soggettività della loro condizione;
- tutti i soggetti che hanno subito reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino stesso – ciò fuori dalla valutazione di rischio, da effettuare di concerto con un allergologo, dell’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione, senza trascurare il rischio di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi;
- le donne in gravidanza. Sebbene le evidenze scientifiche concludano che lo stato di gravidanza o il periodo di allattamento non costituiscano controindicazioni per la vaccinazione, previa valutazione medica la donna incinta e la neomamma possono rimandare la vaccinazione. Nello specifico alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.