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Affido familiare e adozione differenze, tutto quello che c’è da sapere

di Dott.ssa Mariangela Saulino

10 Gennaio 2013

La legge 184/83, modificata dalla 149/2001, disciplina l’affidamento familiare, che prevede il diritto del minore di essere educato e di crescere nell’ambito della propria famiglia.

L’affido è un servizio che si rivolge ai ragazzi fino ai 18 anni, che a causa di difficoltà temporanee, vengono affidati per un periodo determinato ad una famiglia, cosiddetta affidataria.

I bambini affidati possono essere di qualunque nazionalità e con situazioni di diversa gravità, mentre i genitori affidatari possono essere coppie con o senza figli ed anche single.

Non sono previsti particolari requisiti per avere in affido un bambino, l’unico, però, da cui non si può prescindere è che l’intero nucleo affido familiare familiare abbia nella propria casa e nella propria vita lo spazio per accompagnare il minore in un percorso di crescita equilibrato e sereno.

  • Bisogna, però, fare attenzione a non confondere l’affido con la vera e propria adozione, in quanto, in questo secondo caso i presupposti sono sostanzialmente diversi.

Infatti, per l’adozione è necessario che venga dichiarato lo stato di abbandono irreversibile per il minore, mentre le caratteristiche dell’affidamento sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine ed il definitivo ritorno presso la famiglia biologica.

L’intervento dell’affido è proposto dai Servizi Sociali competenti per territorio su iniziativa autonoma o su impulso del Tribunale dei Minori. La legga stabilisce che il periodo massimo dell’affido è di due anni, prorogabili solo da parte del Tribunale.

affido familiare Sono previsti due tipi di affidamento, quello consensuale, quando i genitori concordano con il provvedimento e quello giudiziale, quando il consenso dei genitori naturali è assente.

Può essere, poi, previsto un affidamento residenziale, quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria tutta la giornata mantenendo rapporti periodici con la famiglia d’origine, ed un affido diurno, quando il bambino trascorre il giorno con la famiglia affidataria e la sera torna a casa propria.

Una famiglia che desidera proporsi per diventare affidataria ha la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali per intraprendere un percorso di preparazione che li renderà idonei ad iscriversi nell’elenco ufficiale apposito tenuto dagli stessi servizi sociali.

La famiglia affidataria s’impegna, quindi, ad accogliere il bambino presso di sé e provvedere al suo mantenimento, alla sua istruzione ed educazione. Importante è anche curare i rapporti con la famiglia di origine del bambino per favorire il suo successivo inserimento al termine del periodo di affido.

La famiglia affidataria terminerà il suo compito alla conclusione naturale del periodo deciso dal Tribunale dei Minorenni, ma ci possono essere dei casi in cui il rapporto si può interrompere prima del tempo, come nel caso in cui le difficoltà della famiglia di origine vengano meno, oppure, quando la sua prosecuzione possa arrecare danno allo stesso minore.

In altre parole, l’affido familiare si sostanzia in un gesto di solidarietà che alcune famiglie decidono di fare accogliendo ragazzi, con varie problematiche, all’interno del proprio nucleo familiare. Un istituto che consente ai ragazzi in difficoltà di ritrovare la serenità perduta e di essere recuperati ed inseriti nella società, passando attraverso il grande amore e la profonda dedizione delle famiglie affidatarie.



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