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Bonus Bebè 2015: Richiesta Assegno di Natalità, 80€ al Mese

di Alessandra Albanese

11 Maggio 2015

Lo scorso 8 maggio l’Inps ha diramato una circolare (circ. n. 93 del 08-05-2015) per le nuove disposizioni in fatto di Bonus Bebè 2015.

Bonus Bebè 2015. Al via le domande per la richiesta dell’assegno

 

bonus bebè 2015

Secondo l’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), l’Inps ha così disposto l’assegno a sostegno della natalità, che sarà di 80 euro mensili, per un totale annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

L’assegno è riconosciuto, a tutti i nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Bonus Bebè 2015. A chi spetta

La richiesta potrà essere inoltrata dal genitore in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ai cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria

– residenza in Italia

– convivenza con il figlio

– ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore ai 25.000 euro all’anno (o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé)

Bonus Bebè 2015. Quanto spetta

L’importo verrà stabilito in questi termini:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno verrà erogato per massimo 36 mensilità a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

 

Bonus Bebè 2015. Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dal genitore entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento.

Nei casi in cui l’assegno è stato richiesto da un genitore, e a seguito di affido esclusivo all’altro, il primo decade dal diritto all’assegno, e il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione (nel qual caso l’assegno spetterà al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento).

La domanda può essere presentata anche in caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, con le stesse indicazioni di cui sopra.

In caso di decadenza della responsabilità genitoriale, di rinuncia al beneficio o di decesso del genitore richiedente, l’altro genitore potrà godere del beneficio presentando nuova domanda secondo i sopra citati termini.

Bonus Bebè 2015. Decadenza

bonus bebè 2015

 

Il beneficio decade se avvengono i seguenti eventi:

  1. Aecesso del figlio;
  2. Revoca dell’adozione;
  3. Decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  4. Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  5. Affidamento del minore a terzi.

Il richiedente dovrà dare comunicazione dell’evento alla sede Inps presso la quale aveva inoltrato la domanda entro 30 giorni dal verificarsi dello stesso.

Bonus Bebè 2015. La presentazione della domanda

Istruzioni per la compilazione della domanda telematica

La domande potrà essere presentata attraverso:

– WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);

– Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

– Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Bonus Bebè 2015. Aspetti fiscali

l’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 del TU delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

Fonte: Inps



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