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Viaggi all’estero: il passaporto dei genitori

di Dott.ssa Federica Federico

22 Giugno 2010

Carte d’identità, passaporti e lasciapassare sono impicci burocratici o importanti strumenti di tutela?

I cittadini che transitano legalmente da un paese ad un altro devono essere riconosciuti. E la loro riconoscibilità è assicurata e garantita dal possesso di un valido documento (Legge 1185\1967 “Norme sui passaporti” ). Per muoversi all’interno dell’Unione europea è sufficiente la carta d’identità, diversamente per entrare nei paesi non europei occorre il passaporto.

Oggi ci poniamo una domanda pratica:
<< Un genitore può – senza figli al seguito – espatriare tranquillamente? >>

I genitori che hanno figli minori non possono ottenere il rilascio del passaporto senza l’assenso dell’altro genitore o in mancanza del Giudice Tutelare.

È un limite al diritto di spostarsi, muoversi e viaggiare?
Il cittadino libero ha certamente diritto di disporre senza restrizioni della sua facoltà di viaggiare e spostarsi.
Ma nel caso di genitori di figli minori la legge ha voluto stabilire il limite della autorizzazione per massimizzare la tutela dei minori: l’autorizzazione, infatti, ha lo scopo di inibire fughe oltre confine per sfuggire alle proprie responsabilità genitoriali. È per questo che deve essere concessa dall’altro genitore, che legittimamente può negarla laddove ritenga che la concessione del documento sia finalizzata ad una “fuga” a danno del bambino
– esistono casi di genitori espatriati che una volta all’estero hanno smesso di adempiere a qualsiasi obbligo nei confronti dei figli e delle ex mogli.

L’autorizzazione deve essere prestata dall’altro genitore, ma in che modo?
– Se i due genitori sono coniugi o conviventi e non è in corso alcuna separazione, la presenza fisica di chi dei due deve acconsentire non è necessaria. Il coniuge richiedente presenterà in Questura a corredo della sua domanda il modulo compilato e firmato insieme ad una fotocopia della carta d’identità della moglie o del marito.
– Se i due genitori non sono conviventi, sono separati o divorziati oppure tra loro è in corso procedura di separazione o divorzio, è indispensabile la presenza fisica del coniuge che deve rilasciare il consenso.

In caso di diniego dell’assenso colui che ne ha bisogno per l’ottenimento del documento ha facoltà di rivolgersi all’ufficio del Giudice Tutelare – il foro di competenza è quello corrispondente alla residenza del richiedente.

L’autorizzazione non è necessaria in caso di affido esclusivo (ipotesi sempre più infrequente stante la nuova legge sull‘affido 54\2006).



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