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Condominio: sbattere tovaglie e tappeti dal balcone non è reato

di Maria Corbisiero

12 Luglio 2012

liti condominiQuante volte, dopo aver consumato i pasti, vi sarà capitato di sbattere la tovaglia imbrattata di briciole fuori dal balcone?

E i tappeti sporchi di polvere?

Capita però molto spesso che queste azioni, pur rappresentando semplici gesti quotidiani, possano recare disturbo ed infastidire gli inquilini dei piani sottostanti, generando spesso liti tra i condomini, che non sempre si risolvono in modo pacifico.

Come nel caso di una coppia albanese che il 25 marzo del 2011 fu riconosciuta colpevole dal tribunale di Genova di disturbo alla quiete pubblica.

I due coniugi infatti furono denunciati dai vicini, infastiditi ed irritati dal loro comportamento, ritenuto poco civile: urla continue, fastidiosi rumori e lancio di spazzatura che, irrimediabilmente, finiva sui balconi sottostanti.

Ovviamente, ritenendosi senza colpe, i due albanesi hanno presentato ricorso, forti del fatto che gli altri condomini non hanno mai disapprovato il loro comportamento, ed hanno avuto ragione.
Infatti la Prima sezione della Suprema Corte ha annullato la precedente sentenza, senza possibilità di rinvio, in quanto “il fatto non sussiste”, perchè:

liti tra condomini“Lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra una condotta penalmente rilevante per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone”.

Lo stesso per l’accusa di rumori molesti:

“Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone non sussiste se le condotte poste in essere non hanno una idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone. Quando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita l’abitazione”.


In poche parole, sbattere tovaglie e tappeti da un balcone non è considerato un reato penale, fintanto che tale gesto rechi danno o fastidio esclusivamente ad un singolo condomino (soggetto).

La questione però può essere trattata in sede civile, richiedendo, ove possibile, eventuali risarcimenti materiali e morali, oppure evitare avvocati e tribunali affidandosi al proprio buon senso e cercando di seguire le regole del buon vicinato.



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