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Adozione: una adozione particolare come pegno d’amore

di Dott.ssa Federica Federico

29 Settembre 2010

In occasione delle nozze alcune donne ricevono un diamante; una amica di vita da mamma ha scritto alla nostra redazione per svelarci il “pegno d’amore” che il suo compagno è intenzionato a donarle dopo il loro matrimonio …

… vi assicuro che è un regalo speciale e prezioso, testimonianza di un sentimento puro ed enorme.

Ed in merito a questo regalo specialissimo M., amica di vita da mamma, ci ha chiesto un consiglio:

<<A. ed io ci amiamo da 10 anni ed a Marzo diventeremmo marito e moglie. Sul tappeto rosso, verso l’altare camminerà con me C., la nostra bambina. La piccola ha 12anni, è nostra figlia, anche se A. non è il papà biologico.

In realtà l’uomo con cui l’ho concepita non è mai stato parte delle nostre vite, non l’ha mai riconosciuta e né lui si è mai interessato a noi, né io mi interesso più a lui.

Insomma C. è figlia di A. a tutti gli effetti.

A. ed io siamo amici da sempre e lui mi ha consolata e supportata anche quando credevo di avere commesso uno sbaglio. Per dirla tutta è stato lui a convincermi che C. non fosse un errore, mi ha aiutata a resistere quando pensavo che non era il momento di fare la mamma.

Certamente già mi amava allora, anche se non lo confessava o non lo sapeva neanche lui, questo non so dirlo. Ma mi amava.

Qualche tempo dopo di questo sentimento ce ne siamo accorti tutti, Io, lui e la bambina.

Oggi siamo una famiglia che tra poco andrà a giurarsi amore eterno davanti a Dio.

A. mi ha fatto un regalo molto speciale: Vuole adottare C.

Io mi domando se questo è possibile. La piccola non è mai stata riconosciuta, per questo noi pensavamo che A. potesse anche riconoscerla? È possibile? M.>>

È proprio vero che l’amore non conosce ostacoli, questa testimonianza lo conferma e dimostra che ai sentimenti non appartengono ragioni di sangue ma solo gli impulsi del cuore.

Romanticismo a parte, aiutiamo M. a risolvere i suoi dubbi.

A. non può riconoscere la bambina, il riconoscimento è un atto giuridico che spetta solo al padre naturale. Per legge, infatti, effettuando il riconoscimento si determina la paternità biologica.

È chiaro dunque che se A. riconoscesse la piccola violerebbe la legge, perché chiederebbe di essere considerato come padre naturale di una bambina che biologicamente non è sua figlia.

Un falso riconoscimento potrebbe essere oggetto di una impugnazione (teoricamente il riconoscimento non veritiero potrebbe essere impugnato, in un tempo anche futuro, persino dalla bimba o da M. stessa).

Diversamente A. può adottare, dopo il matrimonio, la bimba.

La legge ammette che A., una volta sposato con M., possa adottare la bambina; questo genere di adozioni è legittimato quando il minore (figlio del coniuge) sia “privo del genitore non convivente”.

La disposizione normativa in questione è la legge n°184\1983, all’articolo 44 prevede questa peculiare forma di adozione, che prende il nome di “adozione particolare”.

In generale lo scopo della adozione, come è pensata dalla legge italiana, è quello di dare una famiglia ad un bambino. Per famiglia si intende un consesso di affetti stabile e sereno.

Se un bimbo è privo di uno dei genitori – e questo è il caso di C. che non conosce il padre e non è stata riconosciuta neanche – ha diritto a saldare il rapporto affettivo con il marito della madre.

È sulla scorta di questo diritto che, dunque, si ammette l’adozione particolare.

Si chiede che la coppia sia sposata proprio per garantire la stabilità del legame familiare (garanzia sempre necessaria ove si tratti di adozioni).

Attraverso questa adozione si costituirà legalmente una famiglia nella sua accezione più felice di <<luogo degli affetti>>.

Giuridicamente si dice che l’adozione particolare non estingue la filiazione naturale; cosa vuol dire?

In pratica il padre biologico di C. potrà un giorno riconoscerla (anche giudizialmente) ma non potrà comunque spezzare il legame di filiazione costituito con A.

Ancora in gergo tecnico si dice che questa particolare adozione non ha effetti legittimanti; spieghiamo il senso di tale affermazione: giuridicamente C. non instaurerà legami di parentela con la famiglia di A. – il loro legame parentale sarà in altre parole esclusivo (ciò vale anche per i figli naturali).

Adottando C., A. assumerà su di sé tutti gli obblighi genitoriali: mantenimento, istruzione, educazione. Insomma dovrà avere in ogni modo cura della sua creatura come deve ogni papà!

C. assumerà il cognome di A. anteponendolo a quello della mamma, portato sino al momento della adozione.

La redazione di Vita da Mamma ringrazia M. per la meravigliosa testimonianza di vita, sperando sentitamente di esserle stata di aiuto.



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