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Legge Dislessia e DSA: il mondo della dislessia fa festa a Firenze domenica 24 ottobre

di Federica Federico

22 Ottobre 2010

Quando la legge è strumento di tutela, mezzo di promozione sociale e di progresso civile, allora incarna e realizza il suo scopo primario: garantire uguaglianza e rispetto delle individualità, pur conservando e proteggendo ogni diversità.

Dinnanzi al riconoscimento di una realtà umana da tutelare e “curare” non necessariamente dovrebbe intervenire una legge. La legge, per sua natura, nasce come imposta regola di comportamento, alla sua violazione corrisponde già in teoria una “punizione” ed in questo senso la norma ha funzione deterrente.

Le situazioni “sensibili” dovrebbero, e dico dovrebbero, costantemente, spontaneamente e naturalmente essere tutelate dalla società e dalla collettività. In questo senso alcune leggi sembrano “scontate”, ma molte conquiste normative relative alle diverse abilità, latamente considerate, sono frutto di lunghi e difficili percorsi d’affermazione e riconoscimento.

La nostra società costantemente manifesta la difficoltà di accettare ed accogliere le diversità, tale difficoltà è un difetto cronico della cultura moderna. È per questo che una legge, legge di assoluto diritto, legge che appare scontata e dovuta, merita, invece, di essere festeggiata!

IL MONDO DELLA DISLESSIA FESTEGGIA L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUI DSA

Il 29 settembre è stata approvata dal Senato della Repubblica italiana la legge sulla Dislessia ed i Disturbi specifici dell’apprendimento.

Questa legge, ottenuta con fatica, è una vittoria civile!
Grazie alla nuova luce portata da tale norma sulla Dislessia ed i DSA qualche cosa d’importante cambia; il cambiamento non è di poco conto se non altro perché interessa ben 350mila bambini e giovani ragazzi dislessici in età scolare e complessivamente 1milione e mezzo di italiani affetti da DSA.

Il nodo centrale della legge, il cuore del cambiamento, sta nel fatto che la norma riconosce e definisce i disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico.
In questo modo dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia escono dalla emarginazione e dalla esemplificazione in cui cadevano sino ad ora, per essere, diversamente, considerati come patologie che affliggono bambini tanto intelligenti quanto i loro coetanei, ma “ostacolati” da una malattia che se debitamente affrontata non ne impedisce la crescita ed il successo scolastico.

Nell’ottica della promozione e del sostegno di tali bimbi e ragazzi, la legge pretende una debita formazione del corpo docente, l’utilizzo di una particolare e mirata didattica volta a potenziare e non a mortificare le diverse esigenze (gli studenti con DSA dovranno lavorare su compiti più brevi, essere protagonisti di verifiche orali piuttosto che scritte, dei loro elaborati andranno considerati prima i contenuti e poi la struttura ortografica). L’ausilio di strumenti di supporto, ivi comprese le tecnologie informatiche.
Una consapevole conoscenza dei disturbi aiuterà i docenti ad affrontarli, ma anche ad individuarli. Una pronta identificazione del problema è essenziale!
La legge esige, ancora, che la diagnosi sia assicurata dal servizio sanitario nazionale, le Regioni in cui ciò non sia possibile dovranno comunque farsi carico della stessa diagnosi consentendo alle famiglie di ottenerla presso strutture convenzionate.

Il presidente AID, Rosabianca Leo, ha dichiarato:
Sono soddisfatta, anche come genitore, perché questa legge riconosce finalmente dopo tante battaglie l’esistenza della dislessia e di altri disturbi specifici di apprendimento stimolando la scuola a individuarli precocemente e definendo i luoghi del percorso diagnostico e didattico.
[…] Certo è che siamo solo all’inizio di un percorso che dovrà essere avviato con le scuole, soprattutto sul tema della formazione dei dirigenti scolastici e le strutture del Servizio sanitario nazionale. Il testo è certamente un salto di qualità rispetto al passato ma va migliorato sia sotto l’aspetto della valutazione sulla sua effettiva applicazione sia per esempio con l’inserimento di sanzioni per chi non rispetta la normativa. Siamo consapevoli, come Associazione, che le cose non si cambiano in poco tempo ma l’approvazione di oggi ci conferisce più forza per migliorare il testo e per tutelare meglio i diritti delle persone con disturbi di dislessia.
“.

IL MONDO DELLA DISLESSIA FESTEGGIA L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUI DSA Firenze24/10 – A pochi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 170/2010 sulla dislessia e i disturbi specifici di apprendimento (DSA), approvata a fine settembre dal Senato, il mondo della dislessia già si riunisce per festeggiare ufficialmente la buona notizia.

A Firenze domenica 24 ottobre dalle ore 14,00 è infatti in programmazione il “DysLEX – Dislessia e creatività…sotto tutela”, iniziativa organizzata da alcuni tra i promotori e sostenitori dell’Appello al Senato che tra agosto e settembre aveva raccolto sul web più di 5000 firme in favore di una rapida risoluzione legislativa. All’evento aderiscono tutte le principali Associazioni nazionali che si occupano di dislessia: dall’AGIAD all’AID, dall’AIRIPA all’OSD sino a L’Acuilone e a vari Gruppi, Blog e Forum che popolano il web sul tema specifico. In abbinamento al Festival della Creatività, che si svolge in centro storico dal 21 al 24 ottobre, nel pomeriggio di domenica presso la sede sportiva in Via Giusti 23 si ritroveranno con musica, letture, commenti, giochi ed animazione non solo bambini/ragazzi dislessici e genitori da tutt’Italia ma anche insegnanti e tecnici che vogliono condividere questo momento di gioia tanto intensa quanto prolungata è stata l’attesa di una legge che è circolata in Parlamento per quasi 10 anni prima di approdare alla recente approvazione. Saranno presenti anche punti informativi e sportelli a cura delle Associazioni ed un’esposizione di libri e software specifici. Vi sarà anche l’opportunità di partecipare a brevi lezioni tenute dall’Anastasis sull’utilizzo degli strumenti informatici compensativi ma il momento centrale sarà certamente quello dedicato alla lettura dei diversi articoli di legge che si concluderà con un caloroso brindisi e con l’augurio che la scuola possa effettivamente porre in atto tutte le strategie atte a consentire ai 350.000 studenti dislessici ed intelligenti un percorso di apprendimento flessibile alle loro specifiche esigenze.

DysLex vuole essere innanzitutto un momento di incontro e di felice condivisione, dedicato in particolar modo a tutti i bambini e ragazzi dislessici che vedono oggi finalmente tutelato il loro diritto allo studio e con esso il loro modo di imparare e di essere.

Di essere anche…speciali e creativi, appunto.

L’evento ospita al proprio interno la mostra “Come vedono i daltonici”.

L’ingresso è libero, previa iscrizione su:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dF9fTlVlemJ5MXp2Y090QjdpM0kwRkE6MQ

Il programma è scaricabile online su:

http://www.box.net/shared/r3m82hpufo

ed è visibile anche su:

http://2010.festivaldellacreativita.it/content/dyslex-dislessia-e-creativit%C3%A0sotto-tutela

Per informazioni è disponibile la Segreteria Organizzativa:

Quid – laura@quidonline.it – 0444/512733

Legge 170/2010

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita’:

a) garantire il diritto all’istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure

didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e

promuovere lo sviluppo delle potenzialita’;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle

necessita’ formative degli studenti;

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei

confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici

riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra

famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione

e di formazione;

h) assicurare eguali opportunita’ di sviluppo delle capacita’ in

ambito sociale e professionale.

1. La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti

specialistici gia’ assicurati dal Servizio sanitario nazionale a

legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di

appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia

possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti

specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono

prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia

effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita’ di recupero

didattico mirato, presentano persistenti difficolta’, la scuola

trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le

scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle

famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i

casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli

regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attivita’

non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di

formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni

ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata

un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,

finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente

i segnali e la conseguente capacita’ di applicare strategie

didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata una spesa pari

a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di

riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di

natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C

allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di

appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita’

didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli

studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle

risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte

nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca, garantiscono:

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata,

con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano

conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il

bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa

adeguate;

b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi

di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche’

misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini

della qualita’ dei concetti da apprendere;

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di

strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che

assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove

risulti utile, la possibilita’ dell’esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte

periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il

raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di

istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme

di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di

Stato e di ammissione all’universita’ nonche’ gli esami universitari.

. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo

dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attivita’

scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro

flessibili.

2. Le modalita’ di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono

determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti

interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

Art. 7

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si

provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di

protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per

le attivita’ di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma

3.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,

entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con proprio decreto, individua le modalita’ di formazione dei

docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e

didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonche’ le

forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto

previsto dall’articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, e’ istituito presso il Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca un Comitato

tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui

DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la

presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca. Ai componenti del Comitato non

spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede

nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione

vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai

rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche’ alle

disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della

legge stessa.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,

dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 8 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1006):

Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre

2008.

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni

culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle

commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24

settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3,

17 e 24 marzo 2009; l’8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il

15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e

Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato

in un testo unificato con l’atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed

altri) il 19 maggio 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2459):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione),

in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni

I, V, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno

2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio

2010; 1’11, 12 e 20 maggio 2010.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa,

il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e

Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed

approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni

culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle

commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28

settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.

Questo articolo è stato realizzato grazie alla gentile partecipazione della Dott.ssa Michela Del Prete, che ci ha fornito i riferimenti e le indicazioni di legge, e grazie alle informazioni che personalmente mi ha passato Mamma Laura:

http://www.facebook.com/?sk=messages&ref=mb#!/pages/Vicenza-Italy/Laura-mamma-di-un-bambino-dislessico/456803020023



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