La Riforma Fornero del mondo del Lavoro, messa in atto con la Legge 92/2012 aveva previsto tutta una serie di sgravi, bonus e agevolazioni volti all’inserimento e al reinserimento di alcune categorie di lavoratori maggiormente svantaggiati come gli over 50, i giovani, e le donne disoccupate di alcune aree del nostro paese.
Noi vorremmo approfondire oggi questa normativa che ha avuto applicazioni, sospensioni e ripristini.
La Legge Fornero, a partire dal 2012 prevedeva benefici contributivi a favore dei datori di lavoro che assumevano donne di ogni età disoccupate da almeno sei mesi se residenti in aree svantaggiate o da 24 residenti in tutto il territorio nazionale.
Come viene messo in pratica questo bonus per le donne disoccupate
Il soggetto interessato al beneficio contributivo (si noti che non si parla di Bonus, ovvero di liquidazione di denaro, ma di benefici contributivi, come approfondiremo di seguito) sono
Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24mesi”. Il termine si abbassa a 6 mesi se:
•Residenti in aree svantaggiate;
•Impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere
Il beneficio è esteso a tutti i datori di lavoro privati
I contratti beneficiari degli sgravi sono:
- Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
In cosa consistono questi incentivi
– Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
– Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi .
– In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione
Quali sono le esclusioni da questo incentivo
– In caso di assunzione effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, nei 6
mesi precedenti. Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione;
– Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
– Se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
– Per quei lavoratori sospesi in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da parte di un’ impresa che al momento della sospensione presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest ’ultima in rapporto di collegamento o controllo;
Cosa si intende per “soggetto privo di impiego regolarmente retribuito”
La Circolare n. 34/2013 del Ministero del Lavoro specifica anche questo aspetto, e determina gli aventi diritto in lavoratori che:.
• Non hanno svolto alcuna attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
• Hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore alla soglia annuale minima personale esclusa da imposizione (4.800 euro per lavoratori autonomi e 8.000 euro per lavoratori subordinati o parasubordinati).
Quali sono le aree di residenza di cui parla la legge
In merito a questo e anche ad altri punti della legge si era soffermato anche il Sole24Ore che in un articolo di qualche tempo fa obiettava (leggi qui l’articolo ).
La circolare Min. lav. n. 34/2013 puntava sull’aspetto geografico, sottolineando come aree ammissibili ai finanziamenti, quelle aree della “Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007- 2013” approvate dalla Commissione europea con decisione del 28 novembre 2007, ma anche leggendo tutto il riferimento, viene abbastanza complicato individuarne le zone.
Un altro punto fumoso era poi nato dalle Circolari inps del 23.07.2014 (Messaggio n. 6235) e successiva 29.07.2014
Nella prima veniva bloccato l’incentivo alle assunzioni, salvo poi ripristinarlo dopo appena 6 giorni con Messaggio n. 6319, fino all’adozione della nuova carta ).
Cosa fare
Questi incentivi sono sicuramente fumosi e poco fruibili, e questo fa si che qualcuno possa essere scoraggiato dall’assumere, godendo di sgravi e incentivi.
Lo Stato aiuta i cittadini con un po’ di buona volontà e in compenso tanta complicazione.
Ma la legge, che può sembrare disincentivante c’è, basta saperla e volerla applicare.
Fonte: Inps
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali