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Congedo Parentale: la Nuova Legge 80/2015

di Alessandra Albanese

11 Novembre 2015

Noi di Vita da Mamma ci siamo spesso occupate di leggi e sentenze, e spesso lo abbiamo fatto informando le nostre lettrici sulle novità introdotte di volta in volta dai vari decreti della legislazione relativa alla maternità, ai bonus bebè e alle disposizioni in materia di permessi e congedi per gravidanza e maternità.

Congedo Parentale. Le novità introdotte dalla Legge 80/2015

congedo parentale

Di recente avevamo pubblicato alcune novità introdotte dal Jobs Act di Renzi, con particolare attenzione a quelle che erano le misure in materia di Famiglia e Lavoro (leggi qui Bonus Mamme: Novità Famiglia e Lavoro nella Nuova Legge).

Oggi invece vogliamo soffermarci sul Decreto 80/2015 che ha modificato alcuni articoli del Testo Unico della maternità e paternità (Dlgs n.151/2001).

Nello specifico ecco le novità in materia di Congedo Parentale introdotte dal Decreto:

 

  • Nuovo art. 16 del D. Lgs. n.151/2001:

Nel caso in cui si verifichi un parto prematuro, il periodo di astensione obbligatoria non goduto potrà essere fruito dalla lavoratrice dopo la nascita del piccolo.

  • Art. 16 bis inserito al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Nel caso in cui il bambino venga ricoverato, è possibile per il genitore sospendere il congedo di maternità, purchè venga presentato al datore di lavoro un certificato che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa.

  • Nuovo art. 24, comma 1

L’indennità di maternità verrà corrisposta anche a quelle madri lavoratrici licenziate per colpa grave costituente giusta causa della risoluzione del rapporto di lavoro

  • Nuovo art. 32, comma 1

L’astensione facoltativa, ovvero il periodo successivo a quella obbligatoria che è di 5 mesi a cavallo della nascita del bambino (in genere due mesi prima del parto e 3 dopo, o anche 1 mese prima e 4 dopo), può essere richiesta fino al compimento del 12° anno del bambino,e non più 8 come nelle disposizioni di legge precedenti.

  • Nuovo art. 32, comma 1 ter

Il congedo parentale potrà essere fruito a scelta del lavoratore, sia in maniera giornaliera o oraria, anche se in assenza di specifiche sui vari contratti di lavoro a qualsiasi livello

Inoltre la comunicazione per la scelta della fruizione (se oraria o giornaliera) dovrà essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso di 5 giorni, ridotti a 2 in caso di fruizione ad ore, e non più 15, come nelle disposizioni di legge precedenti.

  • Nuovo art. 34, commi 1 e 3

Il congedo parentale dà diritto ad una indennità mensile del 30% della retribuzione fino ai primi 6 anni di vita del bambino (e non ai primi 3 come nelle precedenti disposizioni di legge).

Dal 6° al 12° anno il congedo parentale non sarà retribuito a meno di redditi pari o inferiori a 2.5 volte l’importo della pensione minima (16.327,68 euro annui per il 2015), nel qual caso l’indennità del 30% sarà erogata fino al compimento dell’8° anno del bambino.

 

  • Nuovo art. 55, comma 1

Le dimissioni volontarie del genitore lavoratore non prevedono obbligo di preavviso al datore di lavoro se espresse entro il primo anno di vita del bambino.

 

Congedo Parentale. Le novità per i genitori adottivi

congedo parentale

Tutte le tutele previste dalla legislazione in fatto di maternità sono estese parimenti ai genitori adottivi e ai genitori naturali.

  • Nuovo art. 53, comma 2, lettera 1 bis

Anche i genitori adottivi o affidatari sono esclusi dall’obbligatorietà del lavoro notturno per i primi 3 anni di ingresso del bambino nella famiglia.

  • Il nuovo articolo 31, comma 2 introduce la possibilità per il padre adottivo in caso di adozione internazionale, di potere richiedere il congedo non retribuito anche in caso di madre non lavoratrice, così da potere partecipare entrambi alle procedure di adozione all’estero.

Congedo Parentale. Disposizioni per lavoratori autonomi e parasubordinati interessati da affido o da adozione.

  • Art. 64 ter

in caso di omission delle contribuzioni da parte del committente, il lavoratore genitore potrà ugualmente fruire dell’indennità di maternità in caso di iscrizione alla gestione separata.

  • Art. 66, comma 1 bis

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps potranno usufruire dell’indennità di maternità per 5 mesi dal momento dell’entrata del bambino nella famiglia, così come anche il padre in caso di morte, infermità grave o abbandono della madre.

  • Nuovo art. 72, comma 1

L’indennità di maternità potrà essere richiesta anche dalle libere professioniste per 5 mesi in caso di adozione e per 3 in caso di affido.

Le novità sul congedo parentale, sono attive per tutto l’anno 2015 in via sperimentale (praticamente soltanto per il prossimo mese, oltre quello in corso), salvo che per i citati Art. 66, comma 1 bis e Art. 64 ter, la cui validità sarà prorogata anche negli anni successivi al 2015.

 

Noi di Vita da Mamma vi informeremo in caso di ulteriori aggiornamenti sull’argomento, come sempre.

Fonte: Lavoro.gov

 



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