Tra gli aiuti alle famiglie che lo stato eroga attraverso l’Istituto dell’ Inps c’è l’Assegno al Nucleo Familiare.
E’ un sostegno erogato ai lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente nel caso in cui essi abbiano in carico un nucleo familiare composto da più persone con reddito, il cui importo è determinato annualmente dalla legge (il reddito complessivo del nucleo deve derivare per almeno il 70%, da reddito da lavoro dipendente ed assimilato).
L’ANF (Assegno al nucleo familiare) si calcola in base al numero dei componenti la famiglia e in base al reddito totale del nucleo.
L’Inps espone annualmente l’importo da erogare in base a queste due varianti, oltre a una serie di ipotesi che ne modificano il totale (nuceli con un solo genitore, famiglie con portatori di handicap ecc.)
L’importo dell’assegno ha validità annuale, a decorrere da ogni 1° luglio e fino al 30 giugno dell’anno successivo, calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente.
Gli ANF vengono concessi a favore di nuclei familiari così composti:
- richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. ( Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, se facenti parte di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni (“nuclei numerosi”), situazione sottoposta a previa autorizzazione;
- fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori, se non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati (sempre previa autorizzazione).
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente (previa autorizzazione);
Nel caso di titolarità di pensione ai superstiti, l’erogazione di ANF avverrà nel caso di nucleo composto dal coniuge superstite che abbia titolo alla pensione, insieme a figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione.
La Domanda
La domanda di assegni familiari va presentata annualmente al proprio datore di lavoro, il quale dovrà erogare l’importo unitamente allo stipendio mensile.
Se il datore di lavoro non ha erogato l’ANF, il dipendente potrà rivalersi su esso e pretendere gli importi nel termine di prescrizione di 5 anni, che verranno erogati per un massimo di 5 annualità pregresse.
La domanda al datore di lavoro deve essere compilata utilizzando il modello Inps ANF/DIP (SR16)
In caso di lavoratori come colf, operai agricoli, dipendenti a tempo determinato o lavoratore iscritto alla gestione separata la domanda dovrà essere inoltrata all’Inps direttamente tramite web (per i cittadini muniti di PIN attraverso Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito) o tramite patronati.
In caso di variazioni dalla domanda (reddito o composizione di nucleo familiare), queste devono essere comunicate all’Inps entro 30 giorni.
In alcuni casi, come si è letto, l’Inps dà autorizzazione a erogare tale assegno.
Ecco i casi in cui è necessaria l’Autorizzazione:
– inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
– duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
– applicazione di aumento di livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili)
– coniuge che non abbia sottoscritto la dichiarazione di responsabilità nel modello di richiesta (vedi pag 2 di questo esempio)
Anche tali richieste vanno inoltrate all’Inps attraverso gli stessi canali utilizzati per la richiesta con apposito modulo ANF 42 (web Inps o Patronati).
Dopo l’autorizzazione da parte dell’Inps l’utente potrà richiedere gli assegni al proprio datore di lavoro.
In caso di erogazione diretta da parte dell’Inps, questa non rilascerà alcuna autorizzazione, ma richiederà comunque dichiarazione sostitutiva di responsabilità nei seguenti casi di richiesta ANF:
- per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
- per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
- per minori in accasamento eterofamiliare;
- per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”;
- nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.
Il diritto a ricevere l’assegno decorre dal primo giorno di inoltro della domanda, o dal primo giorno di paga, o dal primo giorno di verifica delle condizioni per cui si è inoltrata richiesta (matrimonio, nascita di figli, adozione ecc) e cessa alla fine del periodo della domanda, o quando le stesse condizioni mancano.
Per pagamenti diretti dall’Inps, essa includerà la data di inizio e fine di tale sostegno.
Per il calcolo dell’importo l’Inps considererà i redditi “assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali”, oltre che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori di € 1.032,91 riferiti all’anno precedente alla domanda.
Non vanno inclusi dai redditi per il calcolo dell’ANF:
Il TFR o le anticipazioni di TFR;
I trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
Le rendite vitalizie Inail, le pensioni di guerra, le pensioni ai militari di leva vittime di infortunio;
Le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
Le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
Gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
Gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
L’indennità di trasferta;
Gli assegni che il coniuge separato o divorziato percepisce destinati al mantenimento dei figli.
Il pagamento dell’ANF verrà erogato al richiedente, o al coniuge che non sia titolare di ANF determinato da lavoro dipendente (in tale caso la richiesta di pagamento deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.
In caso di separazione con affido condiviso i genitori possono liberamente scegliere chi dovrà ricevere la prestazione, in caso di assenza di scelta, essa andrà al genitore convivente con i figli.
Il diritto agli ANF resta al genitore affidatario anche nel caso che egli non sia lavoratore o titolare di pensione, sempre che si abbiano i requisiti per l’erogazione.
Se il pagamento infine viene erogato al genitore che conviva con un figlio nato fuori dal matrimonio che non abbia il diritto all’assegno, questo verrà pagato all’altro genitore lavoratore dipendente non convivente, tenuto conto dei redditi del genitore convivente.